Art. 11.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

      1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.